Due casi uguali portano due società a perdere la partita nella giustizia, malgrado l’abbiano vinta in campo. Analoghi casi, nel mandare in campo ragazzi non tesserati. E’ con questi evidenti ed evitabilissimi “errori”, la Kronion perde una partita vinta sul campo contro il Cantera Ribolla, da 2-1 a 0-3, e lo stesso il Borgo Nuovo,in quanto la regolarità sarebbe stata la settimana successiva, si vede togliere il successo del campo dalla S. Cristina, da 5-1, a 0-3. E’ stato utile per qualcuno?
Gare del CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALE
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO REGIONALE
GARE DEL 27/10/2013
Gara del 27/10/2013 KRONION CALCIO-CANTERA RIBOLLA (2-1; Reclamo Cantera Ribolla).
Con reclamo ritualmente proposto la Società Cantera Ribolla segnala la posizione irregolare dei calciatori Arena Marco, Solano Accursio, Santangelo Giuseppe, Patti Giuseppe, Gulotta Kevin, Puleo Francesco, Montalbano Kevin, Corona Accursio, Gennaro Francesco, Parlapiano Matteo, Tulone Daniele, Bono Lorenzo e Curreri Ivan Pio, schierati dalla Società Kronion Calcio sebbene non tesserati;
Esaminati gli atti ufficiali ed esperiti gli opportuni accertamenti presso la Delegazione Provinciale di Agrigento, si osserva che i calciatori Tulone Daniele e Curreri Ivan Pio risultano in posizione irregolare in quanto non tesserati dalla Società Kronion Calcio;
I due suddetti calciatori non avevano pertanto titolo a prendere parte legittimamente alla gara di cui si tratta;
Per quanto sopra;
Visto l’art. 17, comma 5, del C.G.S.;
Si delibera:
Di accogliere il reclamo proposto dalla Società Cantera Ribolla.
Di infliggere alla Società Kronion Calcio la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3;
Di infliggere al dirigente accompagnatore della Società Kronion Calcio, sig.Ianuario Carlo, la sanzione dell’inibizione fino a tutto il 10/12/2013.
GARE DEL 3/11/2013
Gara del 3/11/2013 BORGO NUOVO – SANTA CRISTINA (5-1; Reclamo S. Cristina).
Con reclamo ritualmente proposto la Società Santa Cristina segnala la posizione irregolare del calciatore Akan Ishraq Hossain, impiegato dalla Società Borgo Nuovo sebbene non tesserato;
Esaminati gli atti ufficiali ed esperiti gli opportuni accertamenti presso la Delegazione Provinciale di Palermo, si osserva che il suddetto calciatore risulta in posizione irregolare in quanto, completata la documentazione richiesta alla Società Borgo Nuovo, la decorrenza del tesseramento è datata 8/11/2013, quindi successiva alla disputa della gara;
Il calciatore in questione non aveva pertanto titolo a prendere parte legittimamente alla gara di cui si tratta;
Per quanto sopra;
Visto l’art. 17, comma 5, del C.G.S.;
Si delibera:
Di accogliere il reclamo proposto dalla Società Santa Cristina.
Di infliggere alla Società Borgo Nuovo la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3.
R.C.
redazione calcio giovanile sicilia
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