Film con attori principali: sostenitori e dirigenti, con la partecipazione, purtroppo, anche di “voi”, ragazzi.
GARE DEL 9/ 2/2019
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara XXXX- – YYYYY sospesa al 20′ del 2º T.
Esaminati gli atti ufficiali, dagli stessi si rileva che: Al 20′ del s.t., dopo l’assunzione di alcuni provvedimenti disciplinari, l’arbitro veniva accerchiato dai calciatori della società XXXXX che protestavano con toni minacciosi ed intimidatori cercando anche il contatto fisico; tra tutti il calciatore XXXX, capitano della suddetta Società, lo spintonava violentemente con entrambe le mani al petto causando dolore alla spalla destra, capogiri e nausea;
Il direttore di gara, a tal punto, a causa delle proprie condizioni fisiche, decideva di sospenderla definitivamente per poi ricorrere a cure mediche presso un Presidio Ospedaliero dove gli veniva diagnosticato un trauma alla spalla colpita;
Per quanto sopra;
Condivisa la decisione dell’arbitro di sospendere definitivamente la gara;
Dato atto che i tutti provvedimenti disciplinari adottati sono pubblicati in altra parte del presente C.U.;
Sancita la responsabilità della società XXXX per quanto addebitabile al proprio calciatore; Visto l’art. 17, comma 1, del C.G.S.;
Si delibera:
Di infliggere alla Società XXXX la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA’
AMMENDA
Euro 250,00 XXXXXXX
Per manifestazioni di intemperanza, da parte di propri sostenitori, nei confronti dell’arbitro; nonchè per presenza di persone nello spiazzo antistante gli spogliatoi che partecipavano, dopo la sospensione definitiva della gara, ad una rissa con tesserati avversari nel corso della quale un calciatore della Società ospite veniva colpito con un violento pugno al volto.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 30/ 4/2019
XXXXXX | (xxxxx) |
Per reiterato contegno irriguardoso nei confronti dell’arbitro; nonchè per ulteriore contegno irriguardoso ed offensivo nei confronti dello stesso, dopo la sospensione della gara.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA FINO AL 10/ 2/2020
XXXXXXXX | (xxxxxxx) |
Per avere violentemente spintonato l’arbitro con entrambe le mani al petto causando dolore alla spalla destra, capogiri e nausea tanto da impedirgli la prosecuzione della gara con necessità di ricorrere a cure mediche presso un presidio ospedaliero dove veniva diagnosticato un trauma alla spalla colpita.
La sanzione è così determinata ai sensi dell’art. 11 bis, commi 1 e 2 del C.G.S.
Valutato che il comportamento sopra riportato configura una condotta da parte del tesserato che rientra tra quelle che determinano l’applicazione delle sanzioni previste dal C.U.n.104/A del 2014;
Che, nella concreta fattispecie, infatti, si rinviene una “condotta violenta” secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale, che consiste in un comportamento caratterizzato “da intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica e che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da una accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui …”; (cfr.Corte Giust. Fed., in C.U.n.161/CGF del 10.1.2014; Corte Giust.Fed. in C.U. n.153/CGF del 18.1.2011; e, da ultimo, C.Sportiva Appello, III Sez.,in C.U. n.056/CSA del 22.12.2016 e C.Sportiva Appello, Sez. Unite, in C.U. n.114/CSA del 3.2017); Pertanto, ai sensi dell’art.16, commi 1 e 4 bis del C.G.S.;
rociprì
redazione calcio giovanile sicilia