E’ finita benissimo al giovane giocatore, Allievo Nazionale del Milan, perchè la richiesta era stata di 10 giornate con una ammenda per la società di € 10.000(diecimila euro).
Il fatto successo nel derby contro l’inter, un insulto razzista rivolto a un avversario. L’Allievo si è subito reso conto dell’enorme sbaglio compiuto e si è scusato con tutti e direttamente con l’interessato; ma il danno era consumato e da esempio la società Milan, puniva immediatamente il suo giovane giocatore fermandolo per le successive 4 giornate di campionato per motivi disciplinari.
Di seguito pubblichiamo per intero la decisione della Commissione Giudicante, e questo ragazzi e tecnici che sia da lezione per tutti, in modo da non capitare mai nei i campi di calcio del settore giovanile.
Visto il deferimento disposto in data 9 luglio 2014 dalla Procura federale nei confronti di: Cosimo Marco La Ferrara, calciatore tesserato per la AC Milan Spa, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, CGS e della violazione di cui all’art. 11, comma 1, CGS per aver utilizzato nei confronti di un calciatore avversario espressioni di contenuto razzista, discriminatorie e lesive della dignità della persona; AC Milan Spa, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art.4, comma 2, CGS per le violazioni ascritte al proprio tesserato.Vista la memoria datata 24 settembre 2014 depositata in giudizio nell’interesse di entrambi i soggetti deferiti con la quale non si negano i fatti in contestazione, pur precisando che nella frase incriminata non si sarebbe usata la parola “ negro” ma la parola “nero”, ma si chiede una valutazione degli stessi che tenga conto di una serie di attenuanti costituite dal fatto che: a) la frase incriminata non costituisce manifestazione di razzismo; b) La Ferrara non è razzista, prova ne sono i suoi eccellenti rapporti con i propri compagni di squadra di colore; c) il giocatore si è subito reso conto di aver sbagliato andandosi a scusare in panchina con tutti gli avversari compreso il destinatario dell’invettiva. Considerato che nella stessa memoria difensiva si precisa che la AC Milan ha provveduto, non appena verificatosi il fatto, a sostituire il giocatore e, successivamente, a punirlo escludendolo dalle quattro successive gare di campionato per motivi non tecnici ma disciplinari. Ascoltato il rappresentante della Procura federale Avv. Dario Perugini il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
– Cosimo Marco La Ferrara: squalifica per n. 10 (dieci) giornate di gara;
- AC Milan Spa: ammenda di € 10.000,00 (euro diecimila/00).
Considerato, nel merito, che il comportamento del giovane calciatore La Ferrara risulta confermato (essendo irrilevante il fatto che sia stato usato il termine “negro” o “nero”) attraverso le testimonianze raccolte dalla Procura federale (calciatori dell’Inter Donnarumma e Goury, dirigente accompagnatore Pazzi, massaggiatore Fabrizio ed allenatore Cauet). Preso atto del comportamento consapevole tenuto nell’immediato dal calciatore che, dopo essere stato sostituito dal proprio allenatore, andava a scusarsi con tutti i componenti la panchina della squadra avversaria, atteggiamento che va sicuramente apprezzato favorevolmente. Ritenuto che deve anche essere preso in considerazione il comportamento della Società che ha subito allontanato dal campo di gioco il ragazzo fermandolo poi nelle successive quattro gare.
Valutato, però, in ogni caso che il fatto illecito sussiste nella sua gravità e non è scriminato dalla tardiva resipiscenza suggerita al deferito dall’allenatore del Milan; valutato altresì che
il soggetto deferito è di giovanissima età e compito delle istituzioni è soprattutto quello di favorire una crescita dei ragazzi basata sul pieno recepimento dei principi di lealtà, probità e correttezza con rifiuto di ogni forma di condotta discriminatoria; Considerato che nella determinazione delle sanzioni si è tenuto conto per il calciatore dell’esistenza innegabile del fatto contestato, ma anche della condotta tenuta nei momenti successivi, comprese le fasi processuali, mentre per la Società si è valutato il fatto che la stessa si è sicuramente adoperata per far comprendere al proprio tesserato il disvalore della mancanza commessa.
P.Q.M.
In accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:
per Cosimo Marco La Ferrara: squalifica per n. 5 (cinque) giornate di gara nel campionato della categoria di appartenenza;
per la AC Milan Spa: ammenda di € 5.000,00 (euro cinquemila/00)
Alessandro Lentini
redazione calcio giovanile sicilia
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