Una pagina triste per il calcio giovanile.

Società e dirigenti assurdi, continuano a provarci!

Signori ma tutte le condanne sportive e multe salate che prendono le vostre società, non servono a nulla? Ricordate che siete voi a dare l’esempio ai ragazzi, vostri e non.

Da un comunicato ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti, Campionato Regionale, tralasciando nomi e paese, pubblichiamo la sentenza di una storia triste per il calcio giovanile. 

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 

Gara del  00/ 00/000 XXXXXXX – YYYYYYY Sospesa al 18′ del 2° tempo;

Visto il referto di gara dal quale, tra l’altro, si evince che, al 18′ del 2° tempo, l’arbitro ha sospeso la gara in epigrafe in quanto la squadra YYYYYYYY, a seguito dell’infortunio di propri calciatori, si è trovata sul campo con un numero di calciatori inferiore al minimo prescritto;

Per quanto sopra;

Si delibera:

Di assegnare gara perduta per 0-6 (risultato acquisito in campo) alla Società YYYYYYYY;

Esaminato, altresì, il referto dell’arbitro, si rileva che:

All’atto della identificazione dei calciatori della Società YYYYYYY, il direttore di gara si accorgeva che le sembianze di tre dei calciatori non apparivano essere aderenti alle foto dei tesserini presentati per cui chiedeva loro, non essendo in possesso di altri documenti, di farsi fotografare con se stesso;

A tale richiesta aderiva soltanto uno dei tre mentre gli altri due venivano depennati dalla distinta e non prendevano parte alla gara;

Dopo la sospensione della gara, l’assistente di parte della Società YYYYYYY sig.AAAAAA, e l’allenatore della stessa, sig.BBBBBBB  chiedevano all’arbitro di non fare menzione dell’accaduto sul proprio referto;

Per quanto sopra e considerata la violazione di cui all’art. 1, comma 1,  che impone ai soggetti che svolgono attività di carattere agonistico di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità;

Si delibera:

Di infliggere alla Società YYYYYYYYY l’ammenda di Euro 500,00;

Di infliggere al sig. AAAAAAAA (YYYYYYY assistente) la squalifica sino a tutto il 30/06/2014;

Di infliggere al sig. BBBBBBB (YYYYYYY allenatore) la squalifica sino a tutto il 30/06/2014;

Di infliggere al sig. CCCCCC, dirigente accompagnatore YYYYYYY l’inibizione sino a tutto il 30/06/2014.

A.L.

redazione calcio giovanile sicilia

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Pubblicato da
Rosolino Ciprì

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