Under 14 squalificato per 1 anno – punito per le offese ad arbitro-donna

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Durante la gara, per protesta si abbasso il pantaloncino

10° TORNEO “G.SOTTANA” –

Giovanissimi GARE DEL 22/ 5/2019 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali trasmessi per competenza dal Giudice della Delegazione Provinciale di Venezia, sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

Gara del 22/5/2019 : Miranese – Treporti

Riferisce l’A. nel referto che il giocatore, al 34° del II° tempo, mentre gli altri partecipanti alla competizione si accingevano a battere un calcio d’angolo, ha iniziato a spogliarsi, pronunciando ingiurie volgari a contenuto sessista.

Il giudice sportivo del torneo ha comminato la sospensione cautelare del giocatore, mandando a questo ufficio per i provvedimenti disciplinari conseguenti. Va premesso, riferisce ancora l’A., che fin dal primo minuto una ventina di sostenitori del Treporti le rivolgevano insulti innominabili di contenuto palesemente sessista.

Di tal che é dubitabile che il comportamento del giocatore, quattordicenne, sia stato influenzato dal comportamento dei tifosi. Pur tuttavia l’età non lo esime dall’assumere le proprie responsabilità, dovendo possedere, sia per la pratica sportiva che per l’età, un’adeguata capacità di discernimento.

La sanzione della squalifica é determinata come da dispositivo. Proprio in considerazione dell’età del giovane calciatore, si ritiene di dover fare applicazione dell’art. 16.4 CGS, che prevede la facoltà del GS di assumere provvedimenti finalizzati “ad affermare il rispetto dei valori sportivi, a favorire processi rieducativi e di reinserimento nell’ordinamento sportivo”. PQM, visti gli artt. 11.2, 19.1 lett. g) e 16.4 CGS il GS delibera di: -applicare al giocatore D’ALESSANDRO SAUL la sanzione della squalifica a tutto il 29 maggio 2020; –

prevedere la riduzione della squalifica a sei mesi, quindi fino al 29 novembre 2019 a condizione che lo stesso si sottoponga volontariamente , col consenso dei genitori, a seguire un percorso rieducativo nell’arco del periodo decorrente dalla data di comunicazione di questo comunicato presso l’Assessorato Pari Opportunità del Comune di Cavallino-Treporti, con l’ausilio della Commissione Pari Opportunità secondo le indicazioni dagli stessi elaborate; -chiede all’Assessorato e/o alla Commissione di dare informazione a questo Ufficio, entro il 31 ottobre 2019 dell’effettivo rispetto della prescrizione e del profitto conseguito, così da poter tempestivamente disporre la riduzione della sanzione; -la sanzione accessoria del divieto di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell’ambito della FIGC avrà la medesima durata della squalifica, integrale o ridotta all’esito del percorso rieducativo. -la sanzione della squalifica dovrà essere scontata iniziando dalla pubblicazione del presente comunicato. Manda alla segreteria di trasmettere il provvedimento all’Assessorato Pari Opportunità del Comune di Cavallino-Treporti.