Decisione Giudice Sportivo – cambia la sentenza Calcio Sicilia vs Città di Messina

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Under 17 – campionato regionale – fase finale – 07 maggio 2019

Procedimento n.148/A POL. D. CALCIO SICILIA (PA)

Avverso irrogazione punti tre di penalizzazione in classifica.

Campionato Allievi regionali Play Off Gara Calcio Sicilia/Città di Messina del 04.05.2019. C.U. n.429/151 sgs del 06.05.2019.

Con rituale gravame la Pol. D. Calcio Sicilia impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata e ne chiede la riforma sostenendo in buona sintesi che: a) non si sarebbe trattato di un petardo ma bensì di una “miccetta”; b) le dichiarazioni del portiere risultano contraddittorie in quanto nell’immediatezza del fatto avrebbe riferito al DDG di essere stato colpito alla testa mentre ai sanitari del pronto soccorso avrebbe riferito di essere stato colpito alla spalla sx; c) il lancio dell’oggetto non sarebbe comunque riferibile a sostenitori dell’odierna reclamante. Resiste con controdeduzioni il Città di Messina e chiede dichiararsi inammissibile la produzione fotografica fatta dalla reclamante. Nel merito chiede comunque il rigetto del gravame richiamando all’uopo alcuni precedenti giurisprudenziali. All’udienza odierna è comparso il difensore della reclamante, avendone fatta rituale e tempestiva richiesta, il quale ha meglio illustrato il proposto gravame insistendo nel suo accoglimento. La Corte Sportiva di Appello Territoriale deve dichiarare inammissibile la produzione delle ritrazioni fotografiche e la richiesta di acquisizione del filmato video postato sulla piattaforma YouTube, non ricorrendone i presupposti normativi (vedi decisione Collegio di garanzia C.O.N.I. 29/2019).

Nel merito, letto il referto ed il relativo allegato redatti del direttore di gara, che ai sensi dei commi 1.1 e 2.1 dell’art. 35 fanno piena prova circa i comportamenti posti in essere da tesserati e dal pubblico nel corso di una gara, si rileva che al 7’ del 2° t. l’arbitro notava il portiere del Città di Messina accasciato a terra e per la qualcosa interrompeva il gioco per permetterne il soccorso. Lo stesso portiere lo informava di essere stato colpito alla testa da un petardo lanciato da alcuni sostenitori del Calcio Sicilia. Il DDG riferisce ancora che in quell’istante notava alcuni sostenitori del Calcio Sicilia posizionati dietro la recinzione vicina la porta del portiere del Città di Messina e che esaminando il portiere non notava alcuna fuoriuscita di sangue dalla sua testa. Il predetto calciatore dopo essere stato medicato non era più in grado di proseguire la gara tant’è che lo stesso veniva sostituito. Infine l’arbitro rassegna che al momento del fatto si trovava dalla parte opposta del campo perché stava seguendo un’azione di contropiede del Città di Messina e non aveva avvertito lo scoppio di alcun petardo. Dopo la sostituzione il portiere è stato avviato al Pronto Soccorso dell’Ospedale Civico di Palermo dal quale è stato dimesso con una prognosi di giorni 5 s.c.

Preliminarmente non appare di alcun pregio la presunta discrasia in ordine alle dichiarazioni rese dal portiere del Città di Messina, sollevata dalla reclamante, dovendosi tenere conto dello stato confusionale in cui versava quest’ultimo subito dopo lo scoppio del petardo o della miccetta (nella versione riduttiva resa dalla reclamante). Altro dato certo, che emerge dai fatti così come risultanti dagli atti ufficiali, è che per quanto accaduto al portiere non può essere comminata la sanzione della perdita della gara in quanto espressamente esclusa dal dato normativo del comma 1 dell’art. 17 del C.G.S. Ciò posto, è pacifico nella giurisprudenza sportiva che il risultato conseguito sul campo deve essere quanto più possibile preservato. Su tale presupposto questa Corte osserva che al momento dell’asserito scoppio del petardo il Città di Messina stava perdendo con il punteggio di 1 – 0 in ragione della rete subita al 3’ del 1° t., risultato che non ha subito alcuna variazione sino al termine dell’incontro. Inoltre la Soc. Città di Messina nel corso della gara ha utilizzato solo in parte le sette sostituzioni a sua disposizione utilizzando solo quattro calciatori di riserva, compreso il portiere.

Da ciò consegue che la stessa non ha subito alcun svantaggio sul piano sportivo, e quindi del risultato, dall’uscita dal campo del proprio portiere. Proprio in considerazione di quanto sopra questa Corte ritiene che la sanzione inflitta dal GST all’odierna reclamante sia eccessivamente punitiva sul piano del risultato sportivo. In applicazione del disposto del medesimo comma 1 dell’art. 17 del C.G.S. alla Società in 7 Comunicato Ufficiale 430 Corte Sportiva di Appello Territoriale 36 del 07 maggio 2019 Segreteria telefono 0916808466 – Fax 0916808462 questione va invece irrogata la sanzione di cui alla lett. c) del comma 1 dell’art. 18 C.G.S., che si quantifica nell’importo di € 500,00 con diffida.

Alla reclamante, inoltre, va applicata ai sensi dell’art. 14 del C.G.S. la ulteriore sanzione dell’ammenda di € 500,00 per quanto posto in essere da un proprio sostenitore in danno di un calciatore avversario, rilevando che la stessa, quale società ospitante ha, comunque, la responsabilità dell’ordine pubblico. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame revoca la sanzione di punti tre di penalizzazione così come irrogata dal GST alla Pol. D. Calcio Sicilia alla quale irroga la sanzione della complessiva ammenda di € 1.000,00 con diffida come meglio specificato in parte motiva. Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Corte Sportiva di Appello Territoriale.

 PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 07 maggio 2019