Tralasciamo nomi e città, perchè pensiamo che il tutto sia stato “casuale”.
GIUSTIZIA SPORTIVA
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
CAMPIONATO XXXXXXXXXXXXXXXXXX
gara del 1/12/2013 INCONTRO: DI CASA vs FUORI CASA
Letti gli atti ufficiali ed il dettagliato supplemento di referto predisposto dal direttore di gara, dal quale si evince che, all’atto della segnatura di una rete da parte della società FUORI CASA tutti i calciatori della società DI CASA gli si avvicinavano protestando vivacemente per una presunta irregolarità nell’azione di gioco che precedeva la segnatura, bloccati nelle loro proteste dai loro dirigenti, che riuscivano a riportare la calma;
Atteso che, subito dopo, nel riprendere il gioco interrotto un calciatore della società DI CASA insultava il direttore di gara pesantemente, proferendo minacce verbali di particolare gravità;
Atteso che, mentre l’arbitro si accingeva ad esibire il cartellino rosso per le minacce e gli insulti ricevuti dal predetto giocatore, del quale non riusciva ad identificare il numero, lo stesso atleta lo avvicinava con fare intimidatorio, in ciò emulato da sette suoi compagni di squadra che, accerchiatolo, lo insultavano, lo minacciavano e lo spintonavano ripetutamente con il corpo;
Atteso che in tale frangente di cui sopra è fatto cenno alcuni di essi si toglievano la maglia con l’evidente scopo di sottrarsi alla relativa identificazione, continuando a minacciarlo ed insultarlo, riferendogli anche che lo avrebbero sottoposto a serie percosse al di fuori dell’impianto di gioco;
Preso atto che in tale ultima circostanza intervenivano i dirigenti ed il capitano della società DI CASA che frenavano l’impeto del gruppo di atleti resosi autore di tutte le circostanze sopra esplicitate;
Considerato che, qualora si fosse dovuto procedere all’espulsione di tutti i calciatori autori degli episodi sopra riferiti, la gara non avrebbe potuto avere prosecuzione e che le circostanze emerse suggerivano al direttore di gara di procedere alla definitiva sospensione della stessa al fine di salvaguardare legittimamente la propria incolumità, decisione condivisa dall’organo scrivente;
Preso atto che, in aggiunta a quanto sopra dettagliatamente esposto, alcuni spettatori prima sistemati in tribuna intervenivano nei confronti del direttore di gara nei pressi del cancello antistante gli spogliatoi, proferendogli ripetute, pesanti minacce ed ingiurie;
Considerato che, nonostante tale ultima pericolosa incursione da parte degli spettatori, l’arbitro, anche per il prodigarsi dei dirigenti e dei capitani di entrambe le squadre, nonché per il fattivo intervento del custode dell’impianto che riusciva a chiudere il cancello predetto, riusciva a raggiungere il proprio spogliatoio senza alcun danno;
Preso atto che il direttore di gara poteva lasciare l’impianto di gioco soltanto dopo l’arrivo di tre equipaggi della Polizia di Stato, i cui operatori provvedevano a scortarlo fino all’imbocco dell’autostrada;
Delibera:
- assegnare la punizione sportiva della perdita della gara per 0–3 alla Società DI CASA;
- infliggere l’ammenda di euro 300,00 alla società DI CASA, misura affievolita per il fattivo comportamento posto in essere dai suoi dirigenti e dal suo capitano.
- irrogare la squalifica fino al 31/12/2014, ai sensi dell’articolo 3 del C.G.S., al capitano della società DI CASA sig. XXXXXXXXX, al quale oggettivamente va addebitata la sanzione inflitta, che cesserà la sua esecutività solo nel caso in cui dovessero venire forniti i nominativi degli autori dei gravi comportamenti sopra evidenziati.
S.U.
redazione calcio giovanile sicilia
==================================================0