Aggressione all’arbitro negli Under 17: pugno duro del Giudice Sportivo

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 13 Marzo 2019

Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Bari, nella riunione del 12 marzo 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

ALLIEVI UNDER 17 

VIRTUS PALESE-LEVANTE 2008 DEL 09/03/2019

Il Giudice Sportivo;

esaminati gli atti ufficiali;

rilevato che:

–       al termine della gara alcuni calciatori della società VIRTUS PALESE aggredivano il Direttore di Gara procurandogli lesioni fisiche;

–       mentre il Direttore di Gara tentava di raggiungere gli spogliatoi veniva aggredito da alcune decine di sostenitori della società VIRTUS PALESE (entrati sul terreno di gioco senza scavalcare la recinzione), i quali lo colpivano con calci e pugni tanto da causare la caduta in terra;

–       solo grazie all’intervento dei Dirigenti, dell’allenatore della società VIRTUS PALESE e dell’allenatore della società LEVANTE 2008 il Direttore di Gara riusciva a raggiungere gli spogliatoi portato a braccia dai predetti dirigenti;

–       recatosi presso il locale Pronto Soccorso al Direttore di Gara venivano pronosticati 10 giorni di guarigione salvo complicazioni;

DELIBERA

–       Infliggersi al Signor DE RASMO DOMENICO, nr. 6 della società VIRTUS PALESE, la squalifica a tutto il 31 marzo 2020 perché a fine gara correva verso il Direttore di Gara e lo colpiva al petto con forza, con le mani, facendolo indietreggiare di un paio di metri;

–       Infliggersi al Signor ABBINANTE FRANCESCO della società VIRTUS PALESE la squalifica a tutto il 31 marzo 2024 con proposta al Presidente Federale di inibizione da ogni ordine e grado perché a fine gara colpiva al volto il Direttore di Gara con un violento schiaffo che causava forte dolore alla guancia destra, i comportamenti sopra riportati rientrano tra quelli che determinano l’applicazione delle sanzioni previste dal CU 104/A FIGC – 2014 (sanzione che rientra nella fattispecie prevista dal C.U. n. 104/A del 2014 della F.I.G.C. per l’applicazione delle misure amministrative previste dall’art. 16, comma 4/Bis C.G.S.);

–       Infliggersi al Signor MENOTTI LORENZO della società VIRTUS PALESE la squalifica a tutto il 31 marzo 2024 perché a fine gara perché a fine gara colpiva il Direttore di Gara con un forte pugno al volto provocandogli forte dolore e momentaneo stordimento, i comportamenti sopra riportati rientrano tra quelli che determinano l’applicazione delle sanzioni previste dal CU 104/A FIGC – 2014 (sanzione che rientra nella fattispecie prevista dal C.U. n. 104/A del 2014 della F.I.G.C. per l’applicazione delle misure amministrative previste dall’art. 16, comma 4/Bis C.G.S.);

–       Infliggersi alla società VIRTUS PALESE l’esclusione immediata, e per la durata di anni uno da ogni campionato organizzato dalla F.I.G.C.;

–       Infliggersi alla società VIRTUS PALESE l’ammenda di Euro 1.500,00;

–       Infliggersi alla società VIRTUS PALESE l’obbligo di risarcire tutti i danni fisici e materiali subiti dal Direttore di Gara, Sig. Albore Tiziano, al termine dell’incontro del 9 marzo 2019, perché, a fine gara, diverse decine dei suoi sostenitori entravano nel terreno di gioco (senza scavalcare né divellere la recinsione) e aggredivano l’arbitro colpendolo con calci alle mani e pugni alla coscia destra tanto da causargli forte dolore e impedendogli la deambulazione per circa un’ora.

Inoltre, il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Bari ha comminato al Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società VIRTUS PALESE, SCIOSCIA FRANCESCO, l’inibizione fino al 31/12/2024 con proposta al Presidente Federale di inibizione da ogni ordine e grado perché, dopo aver contestato con frasi ingiuriose le scelte tecniche del Direttore di Gara, veniva allontanato da questi dal terreno di gioco. Notificatogli il provvedimento, si avvicinava al Direttore di Gara e, con frase intimidatoria e gesti plateali, lo minacciava, inoltre si muoveva presso la recinzione ove stazionavano i tifosi della società VIRTUS PALESE proferendo la seguente frase: “Mi devo prendere dieci anni di squalifica ma questo lo spezzo”.